STATUTO CVLTURA MEDITERRANEA
ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA È costituita tra i presenti, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 CTS e successive modifiche, una libera Associazione, apartitica e apolitica avente la seguente denominazione “CVLTVRA MEDITERRANEA APS ”, da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale nel comune di Roma in Viale Anicio Gallo 102 e con durata illimitata, che svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi.
ART. 2 SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività´ di volontariato, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una delle seguenti attività´ di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j) k), l), e z) dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dell’Organo di amministrazione.
A titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, si considerano direttamente connesse alle attività principali di cui sopra, per il raggiungimento dei suoi scopi le seguenti attività:
- Promuovere la cultura dei popoli del Mediterraneo ed Europei, la reciproca conoscenza e socializzazione tra i popoli, la socializzazione e lo scambio di idee, tra cittadini, e culture, incentivando i gemellaggi tra città, i GECT (Gruppi europei di cooperazione territoriale), il turismo e lo scambio di informazioni, coinvolgendo realtà associative, valorizzandone le iniziative e promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall’Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei diversi paesi membri; promuovere lo scambio culturale e sociale tra i cittadini di diverse generazioni. Favorire le relazioni interpersonali, nell’ottica di solidarietà e di responsabilità fra le generazioni, promuovendo la gestione condivisa, la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni, con carattere di inclusività al fine di garantire la libera fruizione da parte della collettività con continuità, integrazione e sostenibilità, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale
- Promuovere, approfondire e divulgare attività culturali, scientifiche, letterarie, artistiche, linguistiche, gastronomiche, turistiche, didattiche e di formazione, volte a favorire la conoscenza, e non solo, del patrimonio materiale e immateriale, culturale, storico, artistico, archeologico, speleo-archeologico, naturale, ambientale e paesaggistico delle città di Roma e di Córdoba in Spagna, e più in generale di tutti le Nazioni del Mediterraneo e dell’Europa, in una prospettiva di educazione, permanente e ricorrente, per la costruzione di una consapevolezza pubblica diffusa;
- Organizzare attività divulgativo scientifiche, culturali, musicali, teatrali, letterarie ed artistiche in genere, rappresentazioni e rassegne teatrali, convegni, conferenze, eventi, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, gare canore, lezioni, concorsi di musica, danza, mostre, esposizioni d’arte, osservazioni astronomiche, attraverso contatti fra persone enti ed associazioni e qualsiasi altra attività idonea allo scopo nonché organizzare attività culturali legate alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni, degli usi e dei costumi locali e della memoria del territorio con eventi, percorsi guidati, ricostruzioni storiche e qualsiasi altra attività idonea allo scopo;
- Realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire informazioni e cognizioni adeguate ad utenti con esigenze speciali, limitazioni motorie e sensoriali, pubblicare un bollettino di atti di convegni di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- Promuovere lo studio, la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione dei beni archeologici sia di superficie che sotterranei, nel Mediterraneo e in Europa, in modo particolare nel territorio delle città di Roma e di Córdoba, anche avvalendosi di collaboratori esterni, professionisti ed esperti per proporre soluzioni di studio e di ricerca, anche per mezzo della promozione, creazione e gestione dei centri formazione, studio e ricerca in ambito specialistico della pratica speleo-archeologica;
- Promuovere la conoscenza delle lingue moderne e antiche per superare le diversità culturali e le barriere linguistiche, sviluppando un dialogo interculturale, per favorire l’integrazione dei popoli;
- Favorire, promuovere ed organizzare attività sociali, educative, culturali, ludiche organizzando concorsi, convegni tornei e partite di giochi da tavolo, di carte, di società, di miniature, di ruolo, di simulazione e di strategia ed attraverso la pratica e l’insegnamento degli stessi per mezzo di scambi culturali tra Associazioni;
- Promuovere azioni di difesa della natura, del territorio e dell’ambiente, dell’acqua, delle risorse idriche, e dei corpi idrici per mezzo di iniziative volte ad accrescere il progresso, la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente, attraverso la partecipazione popolare e l’impegno civile e sociale dei cittadini;
- Promuovere, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica mediterranea, regionale e provinciale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico alla ricerca storica e alla sua divulgazione, come espressione di costume, di civiltà, di cultura e di scienza;
- Promuovere attività turistiche e ricettive, per l’accoglienza di turisti e per la diffusione del patrimonio culturale organizzare escursioni naturalistiche e culturali;
- L’Associazione promuove, la valorizzazione ed il rispetto delle normative nazionali, europee ed internazionali, ponendosi come fattore di sviluppo sociale dei cittadini nell’ambito dei settori di competenza. In attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, l’Associazione promuove la realizzazione dei propri scopi istituzionali secondo il principio dell’amministrazione condivisa, che consente ai cittadini e alla pubblica amministrazione di condividere, su un piano paritario, risorse e responsabilità nell’interesse generale, realizzando la partecipazione dei cittadini attivi, intesa come uno strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità. Si considerano “Cittadini attivi” tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di reperire risorse finanziarie, finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi;
In via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà in particolare:
- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, la collaborazione con Enti pubblici e privati, Università, Parchi e Riserve Naturali, la creazione di strutture proprie, o l’uso di quelle esistenti sul territorio;
- esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi, contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell’Associazione;
ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi all’Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi istituzionali e finalità della stessa e che siano interessati e partecipino con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze alle attività dell’Associazione e di quelle previste nello Statuto. L’ammissione dei soci è deliberata su domanda scritta del richiedente, indirizzata all’Associazione e presentata al Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. È elemento preferenziale e ai fini dell’accoglimento della domanda di ammissione a socio, la presentazione da parte di almeno due soci dell’Associazione. La domanda dovrà essere approvata, verificati i requisiti oggettivi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti associativi, a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Direttivo presenti alla riunione. Il Consiglio Direttivo dovrà valutare la compatibilità dell’accoglimento della domanda di ammissione con le finalità e gli scopi dell’Associazione, anche e soprattutto in ossequio alla manifestata disponibilità, al perseguimento e partecipazione alle attività di cui al precedente art. 2 .L’Organo di amministrazione dopo aver verificato i requisiti oggettivi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti associativi, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il proponente, qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte e se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Dopo aver presentato la domanda di ammissione alla partecipazione all’Associazione, il richiedente in attesa della delibera del Consiglio Direttivo, è autorizzato in via sospensiva a partecipare all’attività associativa ricreativa e culturale. Lo status di associato a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La qualifica di socio produrrà i suoi effetti dal momento dell’iscrizione dello stesso nel libro dei soci, senza ulteriore limitazione temporale. L’elenco dei soci è soggetto al controllo della pubblica sicurezza. La quota associativa non può essere ceduta o trasferita, a qualsiasi titolo.
ART 4. DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI Tutti gli associati hanno uguali diritti. Il socio una volta ammesso potrà partecipare con diritto di voto all’Assemblea degli associati, eleggere gli organi associativi ed essere eletto negli stessi. Avrà l’obbligo di: svolgere quelle funzioni per le quali è stato chiamato dal Presidente; sottoscrivere e versare la quota sociale, secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto così come disposto, in tema di società cooperative, dal secondo comma dell’art. 2532 c.c. . Tale diritto si estende all’approvazione, alle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. In caso di parità di voti, il voto del Presidente dell’Assemblea vale doppio. Altresì avrà diritto ad esaminare i libri sociali, essere informato sull’attività dell’associazione e controllarne l’andamento, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Ha il diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione, a concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure a reca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, commette atti di indisciplina ripetuti, non versa la quota sociale, compie atti diretti a turbare lo svolgimento delle attività sociali può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. In ogni caso le quote versate rimangono acquisite al patrimonio dell’Associazione.
ART.6 ORGANI Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci
- l’Organo di amministrazione ( Consiglio Direttivo)
- Il Presidente
Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.
ART. 7 ASSEMBLEA L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano e costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, 2°co, cc.. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre deleghe. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, comunicata almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima che non siano trascorse meno di ventiquattro ore dalla prima, ovvero se il numero degli associati fosse così rilevante da giustificarlo, mediante idonea ed alternativa forma di pubblicità. Deve essere data pubblicità delle convocazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, e delle delibere Assembleari mediante uno o più dei seguenti mezzi: avviso pubblico affisso all’albo della sede, avviso pubblicato su di un eventuale sito dell’Associazione, e-mail, lettera raccomandata, Comunicazione Scritta a mezzo WhatsApp o Telegram, SMS, o per mezzo di eventuali social network, dove l’Associazione desidererà stabilire la propria presenza online. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere convocata quando la necessità lo richieda o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare il regolamento interno e l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’articolo 28 del CTS, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull’esclusione degli associati;
- l’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare l’eventuale trasformazione fusione o scissione dell’Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART.8 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO) L’Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere per gravi motivi, revocato con motivazione con la maggioranza di 2/3 dei soci. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. L’Organo di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i compiti di questo organo sono:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- elaborare il bilancio consultivo di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, chiamati consiglieri, compreso tra 3 o 9 membri, nominati dall’Assemblea fra i propri componenti, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, per la durata di tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori o consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9 PRESIDENTE Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che l’impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Presidente potrà, altresì, stipulare contratti con enti pubblici e privati, incassare somme da questi versate, compiere qualsiasi operazione finanziaria compresa quella di aprire conti correnti ed accendere mutui con Istituti Bancari, offrire garanzie, prestare fidejussioni e quant’altro necessario per acquisire le provviste economiche necessarie al funzionamento dell’Associazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10 TESORIERE Il Tesoriere cura la gestione della cassa e la contabilità dell’Associazione. Cura la tenuta dei libri sociali contabili e di quelli fiscali se previsti. Redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo. Redige l’inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni e dei pagamenti secondo le indicazioni del Presidente e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. I bilanci o rendiconti consuntivi, approvati di anno in anno, sono a disposizione dei soci, in sede. Il Tesoriere risponde sotto ogni aspetto giuridico, unitamente al Presidente, per ogni controversia legata all’amministrazione economica, ai bilanci e ai rendiconti. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere le mansioni economico-amministrative vengono trattate esclusivamente dal Presidente.
ART. 11 IL SEGRETARIO Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso coadiuva il Presidente ed il Tesoriere e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci e al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della Redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, eventuale Collegio dei revisori dei conti ed eventuale Collegio dei Probiviri;
- predispone, in cooperazione con il Tesoriere, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone allo stesso Consiglio entro il mese di aprile;
- provvede, in cooperazione con il Tesoriere, alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede, in cooperazione con il Tesoriere, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Per l’espletamento dei già citati compiti, il Segretario – ove ne ravvisi la necessità e previa approvazione del Consiglio Direttivo – può avvalersi di personale volontario che presta la propria opera a titolo gratuito, nonché di consulenti ed esperti entro i limiti di spesa approvati dal Consiglio stesso. Può, altresì, sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo la nomina di un suo sostituto per i casi di assenza o impedimento.
ART.12 REVISIONE LEGALE DEI CONTI Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 13 PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Ai fini di cui al precedente articolo 12 l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15 RISORSE ECONOMICHE L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui l’art. 6 del CTS.
ART. 16 BILANCIO DI ESERCIZIO L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui l’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 17 LIBRI l’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione tenuto a cura dell’organo stesso;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: inviando una domanda scritta a mano o per e-mail, contenente l’indicazione esatta dei documenti oggetto di esame, da inviare all’Organo di amministrazione secondo le modalità deliberate.
ART. 18 VOLONTARI I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsati dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso evitati i rimborsi di spese tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art 17 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART. 19 LAVORATORI L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% nel numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 20 SCIOGLIMENTO ED EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o affini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra propri associati.
ART. 21 CLAUSOLA LEGALE Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Roma 12 gennaio 2024